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Aree di lavoro

Tutti i dipendenti nei Paesi Bassi hanno il diritto di lavorare in un ambiente sano e sicuro. Postazioni di lavoro mal progettate possono portare a problemi di salute e ad incidenti. Le norme per l’istituzione del posto di lavoro devono garantire che il datore di lavoro possa offrire il luogo giusto ai suoi dipendenti.

Che cosa siano le norme per il posto di lavoro?

Le norme principali per l'istituzione di un posto di lavoro in ufficio sono:

  • Almeno quattro metri quadrati per ogni dipendente
  • Un metro quadrato per un monitor a schermo piatto
  • Due metri quadrati per ogni altro tipo di monitor
  • Almeno un metro quadrato per lavori di lettura e scrittura
  • Almeno un metro quadrato per la spiegazione di disegni
  • Un metro quadrato per una cassettiera mobile o indipendente
  • Per la sala riunioni si applicano minimo 2 metri quadrati per persona

Come si definiscono le norme per il posto di lavoro?

Il numero di metri quadrati per un reparto è la somma del numero di persone, il lavoro e le attrezzature necessarie per il lavoro. Per il lavoro d’ufficio queste norme sono più facili da stabilire rispetto a quelle per l’istituzione di un posto di lavoro in fabbrica. Questo tipo di lavoro, a causa di sua natura di produzione, può variare considerevolmente, il quale possa influenzare l’applicazione delle norme per l’istituzione. Si tratta, come quasi sempre, di lavorare usando un approccio personalizzato.

Leggi e regole sulle norme di un posto di lavoro

L’articolo 3.19 del Decreto Condizioni di Lavoro costituisce la base giuridica per le dimensioni minime di postazioni di lavoro. Articolo 3.19 afferma quanto segue:

  • Le dimensioni ed il volume dell’aria di ambienti di lavoro devono essere tali, che il lavoro può essere effetuato senza che il lavorare corri rischi di salute, di sicurezza o di benessere.
  • Le dimensioni del luogo di lavoro devono essere tali, che il lavoratore dispone di sufficiente libertà di movimento per svolgere il suo lavoro.
  • Nel  caso in cui, per quanto riguarda la natura del lavoro, il secondo paragrafo non potesse essere rispettato, nella vicinanza immediata dell’attuale posto di lavoro ci dev’essere un’altra area aperta o chiusa con sufficiente libertà di movimento disponibile per i lavoratori interessati.

 Decisioni Decreto

Il Decreto sulle norme della postazione di lavoro include, tra l’altro, gli aspetti come l’illuminazione, l’ombreggiatura, la temperatura e la quantità d’aria fresca. Le attrezzature non devono soddisfare soltanto gli standard di sicurezza, ma devono garantire che la sicurezza non è compromessa in quanto tale.

Ci sono diversi articoli disponibili nel Decreto quali fanno delle affermazioni sulle norme sul posto di lavoro, tra i quali:

  • Articolo 3.11: Pavimenti, pareti e soffitti di postazioni di lavoro
  • Articolo 3.12: Finestre e lucernari degli spazi lavorativi
  • Articolo 3.13: Porte, cancelli mobili ed altri passaggi
  • Articolo 3.14: Collegamenti
  • Articolo 3.19: Dimensioni e volume d’aria degli spazi lavorativi; libertà di movimento al posto di lavoro
  • Articolo 3.20: La mensa
  • Articolo 3.21: Pernottamenti
  • Articolo 3.22: Spogliatoi
  • Articolo 3.23: Bagni e docce
  • Articolo 3.24: Bagni e lavandini
  • Articolo 3.25: Postazioni pronto soccorso

Considerazioni nel determinare gli standard del posto di lavoro

  • L’igiene è una parte importante degli standard per la progettazione del posto di lavoro. I pavimenti devono essere privi di difetti e pendenze pericolose. Così come le pareti ed i soffitti, devono essere igienici e facili di pulire.
  • Anche la sicurezza è importante. Tutte le persone devono essere in grado di raggiungere facilmente il loro posto di lavoro e, soprattutto, di lasciarlo rapidamente in caso di emergenza. Ci devono essere sufficienti estintori e vie di fuga. Le uscite di emergenza devono essere ben identificabili e prive di ostacoli.
  • Le luci di emergenza devono funzionare bene.
  • Ci dev’essere uno spazio fuori dalla portata delle aree di lavoro dove i dipendenti possono prendersi una pausa. Per i servizi igienici, quelli di lavaggio, e spogliatoi e docce ci sono requisiti speciali.
  • I mobili devono essere ergonomici, cioè: devono essere particolarmente adatti al lavoro ed alle persone che li utilizzano. Ad esempio, ci dev’essere sufficiente spazio per piedi e gambe.
  • Abbagliamento e riflessione al posto di lavoro dev’essere evitato.
  • Per un certo numero di industrie soggette alle norme per l’istituzione del posto di lavoro possono valere requisiti supplementari. Le industrie in questione sono, ad esempio, l’edilizia, il minerario ed il trasporto.

 Decreto spiegato:

 Articolo 3.11. Pavimenti, pareti e soffitti di postazioni di lavoro


  1. I pavimenti dei posti di lavoro sono più privi possibile di collissioni e pendenze pericolose e, inoltre, per quanto possibile, fissi, stabili e rigidi.
  2. La superficie di pavimenti, pareti e soffiti del posto di lavoro è tale che possa essere facilmente pulita e mantenuta.
  3. Gli spazi in cui il lavoro viene svolto, tenendo conto della sua natura e dello sforzo fisico dei lavoratori, devono essere forniti di sufficiente isolamento termico.
  4. Le pareti trasparenti o traslucide del posto di lavoro sono, in quanto possibile in relazione alla natura del posto di lavoro:
    1. chiaramente indicate e fatte di materiale di sicurezza, oppure
    2. applicate in maniera tale o schermate che i dipendenti non possono essere feriti.

 

Articolo 3.12. Finestre e lucernari degli spazi lavorativi

  1. Se finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione possono essere aperti e chiusi
    1. questo può essere fatto in modo sicuro,
    2. essi possono anche essere organizzati e fissati in modo sicuro, e
    3. essi offrono nessun pericolo in posizione aperta.
    4. Finestre e lucernari possono essere puliti in modo sicuro.

Articolo 3.13. Porte, cancelli mobili ed altri passaggi

  1. La posizione, il numero e le dimensioni di porte, cancelli mobili e altri passaggi, nonché i materiali di cui sono realizzati, sono adatti sia alla natura che all’uso del posto di lavoro.
  2. Le porte trasparenti dispongono di una marcatura a livello degli occhi.
  3. A seconda della natura del luogo di lavoro e del lavoro svolto, i portoni a libro sono dotati di pannelli trasparenti o traslucidi.
  4. Se le porte o altri passaggi sono dotati di superfici trasparenti o traslucide, devono essere prese misure efficaci per impedire ai dipendenti di essere feriti per contatto accidentale con queste superfici.
  5. Di porte e cancelli mobili dev‘essere garantito che non possono essere tirati fuori, non si possono alterare e che sono protetti contro le cadute.
  6. Porte e cancelli automatici sono azionati in modo che siano innocui. Essi sono dotati di protezioni facilmente riconoscibili che impediscono ai dipendenti di essere feriti.
  7. Porte e cancelli automatici possono essere aperti a mano, salvo ce si aprano automaticamente in caso di mancanza di corrente.
  8. Nell’immediata vicinanza di porte, cancelli mobili ed altri passaggi destinati principalmente al traffico di veicoli o ai mezzi di trasporto, vi trovano passaggi separati per pedoni, a meno che il passaggio per i pedoni sia sicuro.
  9. I passaggi per pedoni, riportato nell’ottavo paragrafo, sono chiaramente contrassegnati e privi di ostacoli.
  10. Catene o dispositivi simili utilizzati per impedire l’accesso ad uno spazio particolare devono essere altamente visibili e ben attrezzati con pannelli di divieto o di avvertimento.

 

Articolo 3.14. Collegamenti

  1. I collegamenti sul posto di lavoro devono essere collocati e disposti in modo da poter essere utilizzati facilmente, in modo sicuro ed in conformità con la loro destinazione d’uso da pedoni o veicoli/trasporti.
  2. Bisogna impedire che i lavoratori in prossimità del collegamento corrano il rischio di essere feriti.
  3. Le dimensioni del collegamento sono allineate al numero di utenti e alla natura del lavoro svolto.
  4. Se veicoli di trasporto vengono usati sulle strade di collegamento, per quanto non coinvolge strade pubbliche, è necessario che le regole stradali siano stabilite.
  5. Nei casi riportati nel quarto paragrafo è garantito anche uno spazio sicuro per i pedoni, oppure sono state adottate altre misure efficaci per la protezione dei pedoni.
  6. Le strade destinati a veicoli o trasporti si trovano a una distanza sufficiente dagli altri collegamenti sul posto di lavoro.
  7. In quanto l’uso o la progettazione dei lavori lo richiedano, le strade di collegamento sono chiaramente contrassegnati.

 

Articolo 3.19. Dimensioni e volume d’aria degli spazi lavorativi; libertà di movimento al posto di lavoro

  1. Le dimensioni ed il volume d’aria del posto di lavoro devono essere tali, che il dipendente può svolgere il suo lavoro senza correre rischi di salute o di sicurezza.
  2. Le dimensioni del posto di lavoro devono essere tali, che il dipendente ha sufficiente spazio per muoversi liberamente.
  3. Se in connessione con la natura del lavoro il secondo paragrafo non può essere soddisfatto, nell’immediata vicinanza del posto di lavoro ci dev’essere un’altra area aperta o chiusa con sufficiente libertà di movimento per i lavoratori interessati.

 

Articolo 3.20. La mensa

Nello stabilimento o nella sua immediata vicinanza dev’essere presente una stanza facilmente accessibile in cui i dipendenti possono trascorrere la loro pausa. Lo spazio è adatto a questo scopo ed inoltre, a seconda del numero di addetti, abbastanza grande e dotato di numerosi tavoli e sedie.

 

Articolo 3.21. Pernottamenti

Per dipendenti quali, durante l’intervallo tra la fine e l’inizio della giornata lavorativa, rimangono nello stabilimento in cui lavorano, ci dev’essere un rifugio disponibile. Il rifugio è adeguatamente attrezzato e destinato solo per persone dello stesso sesso.

 

Articolo 3.22. Spogliatoi

  1. Ogni dipendente ha un posto per appendere i vestiti.
  2. Per i dipendenti quali devono indossare indumenti protettivi, gli spogliatoi devono essere sufficientemente spaziosi per sedie o panchine. Inoltre devono essere ai sessi separati. Gli spogliatoi si trovano, per quanto possibile, in prossimità dell’area di lavoro. Così, gli indumenti bagnati, se necessario, possono essere asciugati velocemente.
  3. Negli spogliatoi dev’essere presente una sufficiente quantità di armadietti nei quali i lavoratori possono chiudere al sicuro i loro vestiti ed altre cose di valore durante il lavoro.
  4. Se le circostanze lo richiedono, l’abbigliamento privato e gli indumenti di protezione del dipendente possono essere tenuti chiusi in modo efficace.

 

Articolo 3.23. Bagni e docce

  1. Se i lavoratori sono esposti a sporcizia o polvere, una lavanderia con un sufficiente numero di lavabi dev’essere a disposizione. I lavabi sono funzionali e messi in sessi separati; hanno acqua corrente calda e fredda.
  2. Se i lavoratori sono talmente esposti a sporcizia, polvere o temperature elevate che una pulizia del corpo quale comprende più di mano e viso è necessario, od è inerente alla natura del loro lavoro o la cura per la salute, dev’essere presente un numero sufficiente di docce. Le docce sono sufficientemente spaziose, pratiche e separate secondo i sessi. Le docce hanno acqua corrente calda e fredda.
  3. Se le docce od i servizi sanitari e gli spogliatoi non si trovano nello stesso spazio, sono facilmente raggiungibili e collegati reciprocamente.

 

Articolo 3.24. Bagni e lavandini

  1. In un’azienda od uno stabilimento, in prossimità degli spazi in cui i dipendenti svolgono il loro lavoro, dev’essere presente un numero sufficiente di servizi igienici.
  2. In o nell’immediata vicinanza dei servizi igienici si trovano dei lavandini.
  3. I servizi igienici o l'uso dei servizi igienici sono separati in base al sesso.

 

Articolo 3.25. Postazioni pronto soccorso

  1. Se la natura del lavoro od i pericoli associati lo richiedano, devono essere presenti, in aggiunta all’articolo 15 della legge, nelle aziende o negli stabilimenti, un suffiente numero di postazioni per il pronto soccorso.
  2. Nelle postazioni di pronto soccorso, le istruzioni per il primo soccorso in caso di incidente sono chiaramente visibili.
  3. Nelle stazioni di pronto soccorso il numero di emergenza è ben visibile.
  4. Le stazioni di pronto soccorso sono dotate delle necessarie attrezzature di pronto soccorso.
  5. Le stazioni di pronto soccorso sono facilmente accessibili con barelle.
  6. Le stazioni di pronto soccorso e le attrezzature di pronto soccorso devono essere dotate di un segno qual è conforme alle disposizioni o ai sensi della Sezione 2 del capitolo 8.

ATTENZIONE: Le norme descritte soprastanti si applicano soltanto nei Paesi Bassi. Per le normative italiane, vi consigliamo di contattare L‘Associazione di Controllo Tecnico. 

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